Art. 2.

                          Riserva di posti

    1.  A  favore  del personale di ruolo dipendente dalla Camera dei
deputati  e'  riservato  un  numero  di posti pari ad un decimo delle
assunzioni  per  coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale  almeno  pari  alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.