Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni;
      c) idoneita'   fisica   relativa   alle   specifiche   mansioni
professionali   del  commesso  parlamentare.  Fermo  restando  quanto
previsto  dall'art.  11,  comma 2, il possesso dei seguenti requisiti
deve  essere  certificato,  a  pena  di  esclusione,  da  una Azienda
sanitaria  locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando:
        capacita'  visiva,  naturale  o  corretta,  di  almeno  16/10
complessivi;
        funzione  uditiva  totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
        funzione  deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
        normale funzionalita' degli arti superiori;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) assenza   di   sentenze   definitive   di   condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta, per reati che comportino la
destituzione  ai  sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il  personale,  di  cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale o riabilitazione;
      f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      g) altezza  non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri
1,60  per le donne, certificata, a pena di esclusione, da una Azienda
sanitaria  locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando.
    2.  Qualora  a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di  condanna,  o  di  applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi  da  quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di
disciplina   per   il   personale,  anche  se  siano  intervenuti  la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero qualora risultino procedimenti
penali   pendenti,  il  Presidente  della  Camera,  su  proposta  del
Segretario   generale,   valuta  se  vi  sia  compatibilita'  con  lo
svolgimento   di  attivita'  e  funzioni  al  servizio  dell'istituto
parlamentare.
    3.   Ai  fini  della  partecipazione  al  presente  concorso,  ai
dipendenti  di  ruolo  della  Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
    4.  I  requisiti per l'ammissione al concorso, i titoli di merito
valutabili  ai  fini  della  preselezione di cui all'art. 6, comma 3,
nonche'   quelli  che  diano  titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
punteggio,   nella   formazione   della  graduatoria,  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza
utili ai fini della formazione della graduatoria sono quelli definiti
in  materia  di  concorsi  per  l'accesso  ai pubblici impieghi dalla
normativa   vigente   alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione.
    5.  L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della  procedura  la  documentazione  necessaria all'accertamento dei
requisiti  per  l'ammissione,  nonche'  dei  titoli  di  merito  e di
preferenza  dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento
dei  medesimi  requisiti  e titoli. In particolare, la documentazione
rilasciata  dall'Azienda  sanitaria  locale  inerente  i requisiti di
idoneita'  fisica  e  di  altezza  e  la documentazione concernente i
titoli    di    merito    dichiarati    potranno   essere   richieste
dall'Amministrazione  ai  candidati  dopo  la scadenza del termine di
arrivo  delle  domande  di  partecipazione,  ai fini della formazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva.
    6.  Per  difetto  dei  requisiti prescritti, ovvero dei titoli di
merito dichiarati, l'Amministrazione puo' disporre in ogni fase della
procedura  l'esclusione  dal  concorso,  dandone  comunicazione  agli
interessati.
    7.  I  candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento  dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e
dei  titoli  di  merito  dichiarati ai fini della preselezione di cui
all'art. 6, comma 3.

                               Art. 4


                          Titoli di merito

    1.  Ai  fini  della  preselezione  di  cui all'art. 6, comma 3, i
titoli di merito valutabili sono i seguenti:
      a) conseguimento  del diploma di istruzione secondaria di primo
grado con giudizio pari o superiore a buono: punti 1,00;
      b) possesso  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado: punti 1,20;
      c) iscrizione  nelle  liste  di  collocamento:  punti  0,02 per
ciascun periodo di iscrizione di tre mesi negli ultimi tre anni;
      d) esperienza  professionale  maturata,  nell'ambito di uno dei
seguenti  rapporti di lavoro dipendente, per almeno ventiquattro mesi
continuativi negli ultimi cinque anni: punti 0,20. Per ogni trimestre
continuativo    aggiuntivo   maturato   nella   medesima   esperienza
professionale negli ultimi cinque anni: punti 0,01:
        d1) servizio prestato nel profilo professionale di vigile del
fuoco  permanente  nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco. Dal
computo  devono  essere  esclusi  i  servizi prestati come vigile del
fuoco  volontario  e i periodi eventualmente prestati in arruolamenti
volontari per la sola ferma di leva;
        d2)  servizio  prestato  con  inquadramento  nei  ruoli della
Polizia di Stato, o della polizia Penitenziaria o del Corpo forestale
dello  Stato.  Dal computo devono essere esclusi i periodi precedenti
l'inquadramento in ruolo, nonche' i periodi eventualmente prestati in
arruolamenti volontari per la sola ferma di leva;
      e) altezza  superiore  a quella minima di cui all'art. 3, comma
1,  lett.  g),  certificata,  a  pena  di  non considerazione, da una
Azienda   sanitaria   locale  in  data  non  anteriore  a  quella  di
pubblicazione del presente bando, nelle seguenti misure:
        e1)  altezza  compresa  fra  metri  1,71 e metri 1,75 per gli
uomini e fra metri 1,61 e metri 1,65 per le donne: punti 0,05;
        e2)  altezza  compresa  fra  metri  1,76 e metri 1,80 per gli
uomini e fra metri 1,66 e metri 1,70 per le donne: punti 0,10;
        e3)  altezza  superiore a metri 1,80 per gli uomini e a metri
1,70 per le donne: punti 0,15.
    2.  I  titoli  di  merito di cui al comma 1, lettere a) e b), non
sono cumulabili con i titoli di merito di cui al comma 1, lettera d).
    3.  Il  periodo  minimo  di esperienza professionale richiesto al
comma  1,  lett.  d),  deve  essere  maturato  nell'ambito di un solo
rapporto  di  lavoro,  con  esclusione  della  valutazione di singoli
periodi di lavoro di durata minore.