Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni; c) idoneita' fisica relativa alle specifiche mansioni professionali del commesso parlamentare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, il possesso dei seguenti requisiti deve essere certificato, a pena di esclusione, da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando: capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%; funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalita' degli arti superiori; d) godimento dei diritti politici; e) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione; f) diploma di istruzione secondaria di primo grado; g) altezza non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne, certificata, a pena di esclusione, da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando. 2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, ai dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b). 4. I requisiti per l'ammissione al concorso, i titoli di merito valutabili ai fini della preselezione di cui all'art. 6, comma 3, nonche' quelli che diano titolo di preferenza, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 5. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di merito e di preferenza dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. In particolare, la documentazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale inerente i requisiti di idoneita' fisica e di altezza e la documentazione concernente i titoli di merito dichiarati potranno essere richieste dall'Amministrazione ai candidati dopo la scadenza del termine di arrivo delle domande di partecipazione, ai fini della formazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva. 6. Per difetto dei requisiti prescritti, ovvero dei titoli di merito dichiarati, l'Amministrazione puo' disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati. 7. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e dei titoli di merito dichiarati ai fini della preselezione di cui all'art. 6, comma 3. Art. 4 Titoli di merito 1. Ai fini della preselezione di cui all'art. 6, comma 3, i titoli di merito valutabili sono i seguenti: a) conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado con giudizio pari o superiore a buono: punti 1,00; b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1,20; c) iscrizione nelle liste di collocamento: punti 0,02 per ciascun periodo di iscrizione di tre mesi negli ultimi tre anni; d) esperienza professionale maturata, nell'ambito di uno dei seguenti rapporti di lavoro dipendente, per almeno ventiquattro mesi continuativi negli ultimi cinque anni: punti 0,20. Per ogni trimestre continuativo aggiuntivo maturato nella medesima esperienza professionale negli ultimi cinque anni: punti 0,01: d1) servizio prestato nel profilo professionale di vigile del fuoco permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dal computo devono essere esclusi i servizi prestati come vigile del fuoco volontario e i periodi eventualmente prestati in arruolamenti volontari per la sola ferma di leva; d2) servizio prestato con inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato, o della polizia Penitenziaria o del Corpo forestale dello Stato. Dal computo devono essere esclusi i periodi precedenti l'inquadramento in ruolo, nonche' i periodi eventualmente prestati in arruolamenti volontari per la sola ferma di leva; e) altezza superiore a quella minima di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), certificata, a pena di non considerazione, da una Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, nelle seguenti misure: e1) altezza compresa fra metri 1,71 e metri 1,75 per gli uomini e fra metri 1,61 e metri 1,65 per le donne: punti 0,05; e2) altezza compresa fra metri 1,76 e metri 1,80 per gli uomini e fra metri 1,66 e metri 1,70 per le donne: punti 0,10; e3) altezza superiore a metri 1,80 per gli uomini e a metri 1,70 per le donne: punti 0,15. 2. I titoli di merito di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono cumulabili con i titoli di merito di cui al comma 1, lettera d). 3. Il periodo minimo di esperienza professionale richiesto al comma 1, lett. d), deve essere maturato nell'ambito di un solo rapporto di lavoro, con esclusione della valutazione di singoli periodi di lavoro di durata minore.