Art. 5.

                      Domande di partecipazione

    1.   Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sono  redatte
utilizzando   esclusivamente  il  modulo  riportato  in  allegato  A,
reperibile  anche  presso  la Camera dei deputati, via della Missione
n. 8,  nonche' all'indirizzo Internet http://www.camera.it. Il modulo
puo'  essere  fotocopiato.  Le  domande,  sottoscritte dai candidati,
devono  essere  spedite  alla  Camera  dei  deputati  -  Servizio del
personale    -    Ufficio   reclutamento,   formazione   e   sviluppo
organizzativo, casella postale 200, 00187 Roma centro, esclusivamente
a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, entro trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale  -  4a  serie speciale. La data di spedizione e' comprovata
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande
devono  comunque pervenire entro quarantacinque giorni dalla medesima
data  di  pubblicazione.  A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio   postale   ricevente.   Il   candidato   deve  indicare
sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (026).
    2.  Non  si  terra'  conto  delle  domande  non  sottoscritte dal
candidato,  di  quelle  redatte senza l'utilizzo del modulo di cui al
comma  1,  nonche'  di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile,
perverranno oltre il termine indicato al medesimo comma 1.
    3.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per la
mancata  ricezione  della  domanda,  ne'  per la mancata restituzione
dell'avviso  di  ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
    4.  Sul  fronte  della  busta  di  spedizione  il  candidato deve
indicare  il  codice del concorso e i propri dati anagrafici, secondo
lo schema riportato in allegato B.
    5.  Ai  fini  della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare   sotto  la  propria  responsabilita',  consapevole  delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
      a) cognome e nome;
      b) comune  o  eventuale  Stato  estero  di nascita, sigla della
provincia;
      c) data di nascita e sesso;
      d) il codice fiscale;
      e) il  tipo  ed  il  numero del documento di riconoscimento, in
corso di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle
prove del concorso;
      f) il  possesso  dei  requisiti  indicati  all'art. 3, comma 1,
lettere a), c), d), e), f) e g);
      g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
      h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
      i) se sia in possesso dei titoli di merito indicati all'art. 4,
comma 1;
      l) il   recapito   presso   il   quale   desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico completo di
prefisso;
      m) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod.  102),  tedesco  (cod.  103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende  sostenere  la  prova  scritta  di  cui all'art. 6, comma 12,
lettera c), nonche' la prova orale obbligatoria;
      n)  il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione al concorso.
    6. I candidati che, per esigenze di infermita' temporanea, ovvero
per  patologie  non  incompatibili  con  l'idoneita'  fisica  di  cui
all'art. 3,  comma  1, lett. c), abbiano esigenza di essere assistiti
durante le prove, devono prendere contatti con la Camera dei deputati
-  Servizio  del  personale  -  Ufficio  reclutamento,  formazione  e
sviluppo organizzativo (tel. 06/67601 - fax 06/67602327).
    7. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova  orale  il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione e la presentazione di un curriculum vitae.
    8. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati Servizio
del   personale   -   Ufficio  reclutamento,  formazione  e  sviluppo
organizzativo,  via  della  Missione  n.  9 - 00186 Roma, con lettera
raccomandata,    qualunque    cambiamento   del   proprio   recapito.
L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  o  da  mancata  o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito  stesso,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque   imputabili   a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  a
forza maggiore.