Art. 6.

                            Prove d'esame

    1.  Gli esami consistono, dopo la preselezione per titoli, in una
prova selettiva, tre prove scritte e una prova orale.
    2.   Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura  di
concorso, incluse le informazioni sugli elenchi dei candidati ammessi
alle diverse fasi della procedura stessa e le informazioni oggetto di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - saranno
disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it
    3.  Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che, sulla base
dei  titoli  di  merito  dichiarati, si siano collocati entro i primi
25.000  posti  dell'elenco di idoneita'. Il predetto numero di 25.000
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
    4.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alla prova selettiva sara'
affisso  presso  la  Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del
personale,  via  della  Missione n. 9, a partire dal giorno che sara'
indicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale - del 15
dicembre 2000.
    5.  L'affissione  dell'elenco  degli ammessi alla prova selettiva
costituisce  notifica  a  tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre  il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
    6. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla
e   a   correzione  informatizzata  concernenti  le  materie  di  cui
all'allegato  C.  L'Amministrazione  curera'  la  pubblicazione di un
volume di quesiti, dai quali saranno estratti i quesiti oggetto della
prova.  Le  informazioni  sulla  disponibilita'  del  volume  saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - indicata al
comma  4.  L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a
volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
    7.  Per  lo  svolgimento  della  prova selettiva i candidati sono
distribuiti  in  turni  successivi, sorteggiando la lettera di inizio
delle convocazioni.
    8.   La   prova  selettiva  e'  valutata  in  centesimi,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta sbagliata e di 0,8 punti per
ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati il giorno seguente a ciascuna giornata di
prove,  mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati,
albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9.
    9. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
sessione  dedicata  alla  prova  selettiva.  Sono  ammessi alle prove
scritte  i  candidati  che  si siano collocati entro il novecentesimo
posto.  Il  predetto numero di novecento ammessi puo' essere superato
per  ricomprendervi  i  candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto
utile dell'elenco di idoneita'.
    10.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove scritte sara'
affisso  presso  la  Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del
personale,  via  della Missione n. 9, a partire dal trentesimo giorno
successivo  all'ultima  giornata  della prova selettiva. L'affissione
dell'elenco  degli  ammessi alle prove scritte costituisce notifica a
tutti  gli  effetti.  Dalla  data di affissione decorre il termine di
trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
    11.  Le  prove  scritte  tendono  ad  accertare il possesso delle
capacita'    di    espressione    e   delle   cognizioni   culturali,
tecnico-professionali  e  linguistiche  necessarie per l'espletamento
delle funzioni proprie del commesso parlamentare.
    12. Le prove scritte sono tre:
      a) la  prima  prova  consiste  nell'esame  di  una questione di
storia  d'Italia  dal  1861  ad  oggi  e di una questione concernente
l'ordinamento  dello  Stato,  compreso l'ordinamento della Camera dei
deputati. Il tempo a disposizione e' di tre ore;
      b) la  seconda  prova  consiste  nella  risposta  sintetica a 5
quesiti  concernenti  il  primo soccorso e a 5 quesiti concernenti la
sicurezza  sul  lavoro, compresa la sicurezza antincendio. Il tempo a
disposizione e' di due ore;
      c)  la  terza  prova consiste in 15 quesiti a risposta multipla
nella lingua straniera scelta volti all'accertamento delle conoscenze
grammaticali  e  sintattiche e in 5 quesiti a risposta multipla nella
medesima  lingua  straniera volti all'accertamento della comprensione
di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione e'
di novanta minuti.
    13.  Le  prove  scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima  delle  buste  contenenti  gli  elaborati  redatti da ciascun
candidato.
    14.  Le  prove  scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla  prova  orale  i candidati che nelle prove scritte conseguono un
punteggio  medio  non  inferiore  a  21/30,  con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
    15. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso  la  Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della  Missione n. 9, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8,  comma  3. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale
costituisce  notifica  a  tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre  il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
    16.  La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento
professionale   del   candidato,  con  particolare  riferimento  alle
competenze  culturali  e tecnico-professionali richieste per le prove
selettiva  e  scritte.  Nel  corso  della  prova  orale  si  procede,
altresi',  all'accertamento  della  conoscenza della lingua straniera
scelta   per   sostenere   la   prova  obbligatoria,  attraverso  una
conversazione  sulle  principali  caratteristiche  dei  palazzi della
Camera  dei deputati e sui servizi ai cittadini della medesima Camera
dei     deputati,    quali    risultanti    all'indirizzo    Internet
http://www.camera.it
    17.   La  prova  orale  e'  valutata  in  trentesimi.  Conseguono
l'idoneita'  i  candidati  che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
    18.  I  candidati  possono  sostenere una prova orale facoltativa
sulla  conoscenza  di  non  piu'  di due lingue straniere, tra quelle
indicate  all'art.  5,  comma  5, lettera m). La prova facoltativa e'
valutata  in trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile
fino a un massimo di 0,25 per ogni lingua.
    19.  Il  punteggio  complessivo  e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
    20. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
    21. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
    22.  Nella  formazione  della  graduatoria  finale si tiene conto
altresi'  dei  titoli  di  preferenza a parita' di punteggio, nonche'
della riserva dei posti di cui all'art. 2.