Art. 6. Prove d'esame 1. Gli esami consistono, dopo la preselezione per titoli, in una prova selettiva, tre prove scritte e una prova orale. 2. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso, incluse le informazioni sugli elenchi dei candidati ammessi alle diverse fasi della procedura stessa e le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it 3. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che, sulla base dei titoli di merito dichiarati, si siano collocati entro i primi 25.000 posti dell'elenco di idoneita'. Il predetto numero di 25.000 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9, a partire dal giorno che sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 dicembre 2000. 5. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova selettiva costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 6. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata concernenti le materie di cui all'allegato C. L'Amministrazione curera' la pubblicazione di un volume di quesiti, dai quali saranno estratti i quesiti oggetto della prova. Le informazioni sulla disponibilita' del volume saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - indicata al comma 4. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. 7. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, sorteggiando la lettera di inizio delle convocazioni. 8. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta sbagliata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il giorno seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9. 9. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si siano collocati entro il novecentesimo posto. Il predetto numero di novecento ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 10. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9, a partire dal trentesimo giorno successivo all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 11. Le prove scritte tendono ad accertare il possesso delle capacita' di espressione e delle cognizioni culturali, tecnico-professionali e linguistiche necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie del commesso parlamentare. 12. Le prove scritte sono tre: a) la prima prova consiste nell'esame di una questione di storia d'Italia dal 1861 ad oggi e di una questione concernente l'ordinamento dello Stato, compreso l'ordinamento della Camera dei deputati. Il tempo a disposizione e' di tre ore; b) la seconda prova consiste nella risposta sintetica a 5 quesiti concernenti il primo soccorso e a 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio. Il tempo a disposizione e' di due ore; c) la terza prova consiste in 15 quesiti a risposta multipla nella lingua straniera scelta volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche e in 5 quesiti a risposta multipla nella medesima lingua straniera volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione e' di novanta minuti. 13. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati redatti da ciascun candidato. 14. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nelle prove scritte conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. 15. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 16. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento professionale del candidato, con particolare riferimento alle competenze culturali e tecnico-professionali richieste per le prove selettiva e scritte. Nel corso della prova orale si procede, altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta per sostenere la prova obbligatoria, attraverso una conversazione sulle principali caratteristiche dei palazzi della Camera dei deputati e sui servizi ai cittadini della medesima Camera dei deputati, quali risultanti all'indirizzo Internet http://www.camera.it 17. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30. 18. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, tra quelle indicate all'art. 5, comma 5, lettera m). La prova facoltativa e' valutata in trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile fino a un massimo di 0,25 per ogni lingua. 19. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 20. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova facoltativa. 21. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio di concorso. 22. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto altresi' dei titoli di preferenza a parita' di punteggio, nonche' della riserva dei posti di cui all'art. 2.