Art.7. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto. 2. La Commissione puo' aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso. 3. La Commissione dispone le prove d'esame; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 8, comma 3; decide sull'ammissione dei candidati alla prova selettiva, alle prove scritte e alla prova orale; approva la graduatoria finale del concorso.