Art.7.


                      Commissione esaminatrice

    1.   La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  successivo
decreto.
    2.  La  Commissione  puo'  aggregarsi  membri  esperti, anche per
singole fasi della procedura di concorso.
    3.  La  Commissione  dispone  le prove d'esame; cura l'osservanza
delle  istruzioni  impartite  ai  candidati dalla Commissione stessa,
ovvero  dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove
e  dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
fissa  i  termini  necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 8, comma 3;
decide sull'ammissione dei candidati alla prova selettiva, alle prove
scritte  e  alla  prova  orale;  approva  la  graduatoria  finale del
concorso.