Art. 9. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9, degli elenchi degli ammessi.