Art. 9.

                               Ricorsi

    1.   Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  concorsuale  e'
proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale
della  Camera  dei  deputati, entro trenta giorni dalla comunicazione
del  provvedimento,  ovvero  dalla data di pubblicazione all'albo del
Servizio  del personale, via della Missione n. 9, degli elenchi degli
ammessi.