Allegato D

             REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo  approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19
febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei   deputati   n. 375  del  1o  marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione  dell'Ufficio  di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
               dei deputati n. 1545 del 2 agosto 1990)

    (... omissis)

                               Art. 8

    Si   puo'   incorrere  nella  destituzione,  previo  procedimento
disciplinare,  per  condanna passata in giudicato, per delitti contro
la  personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo  I  del  libro  II  del  codice  penale; ovvero per delitto di
peculato,  malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la  fede  pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del  codice  penale,  per  delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon  costume  previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice
penale  e  dagli  articoli  3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75,  e  per  i  delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita.
    Si   incorre   nella   destituzione,   escluso   il  procedimento
disciplinare,  per  condanna,  passata  in  giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    (omissis ...)