IL DIRETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista   la  legge  25 ottobre  1977,  n. 808  ed  in  particolare
l'art. 2;
    Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto il C.C.N.L. 21 maggio 1996;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
Io  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  decreto  ministeriale 14 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 176  del  30 luglio  1998,  con  cui e' stata
istituita l'Universita' degli studi dell'Insubria;
    Visto  il  decreto rettorale n. 8 del 31  luglio 1998, con cui si
e'  provveduto  ad inquadrare il personale tecnico-amministrativo nel
ruolo   dell'Universita'   degli   studi   dell'Insubria,   ai  sensi
dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 525, del 14 luglio 1998;
    Visti  i decreti direttoriale n. 480 deI 22 giugno 1999, e n. 747
del  23 settembre  1999,  con cui e' stato emanato il regolamento dei
procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al lavoro negli impieghi
amministrativi  e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
III e II ruolo speciale, nell'Universita' degli studi dell'Insubria;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione deI 27 giugno
2000  con  cui,  in  sede  di  ripartizione  di  posti  di  personale
tecnicoamministrativo,  e'  stato assegnato, tra l'altro, un posto di
assistente    tecnico    (sesta    qualifica   funzionale   dell'area
tecnico-scientifica)   al   dipartimento   di   scienze   biomediche,
sperimentali  e cliniche dell'Universita' degli studi dell'Insubria -
sede di Varese, disponendo la relativa copertura finanziaria;
    Considerato  altresi'  che non trovano applicazione le riserve di
cui  aI  comma  3,  punti  1),  2)  e  3) dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni;
    Accertata la vacanza del posto da coprire;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a  un posto di
assistente  tecnico  in  prova  (sesta  qualifica  funzionale  - area
tecnico-scientifica)  presso  il  dipartimento di scienze biomediche,
sperimentali  e  cliniche dell'Universita' degli studi dell'Insbria -
sede di Varese.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) Titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo   grado   di   durata  quinquennale,  ivi  compresi  i  licei
linguistici   riconosciuti   per   legge,  il  diploma  di  maturita'
professionale ai sensi della legge 754/1969, i diplomi degli istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    Si  prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati  appartenenti  ai  ruoli  del  personale  universitario  in
servizio   senza  demerito  nel  profilo  di  operatore  tecnico  (5a
qualifica  funzionale  -  area tecnico- scientifica) e nel profilo di
agente tecnico (4a qualifica funzionale - area tecnico-scientifica) i
quali  abbiano  maturato,  rispettivamente,  tre  anni  e sei anni di
effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande. L'anzianita' e' considerata acquisita
anche  nel  caso  in  cui sia di almeno sei anni cumulativi nelle due
qualifiche immediatamente inferiori.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
      2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
    Sono  equiparati  ai  cittadini dello Stato italiano gli italiani
non  appartenenti  alla  Repubblica  e i cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      3) Eta' non inferiore agli anni 18;
      4)  Idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      5)  Non  possono  accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
    I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale  titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

                               Art. 3.

    Le  domande  di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice  (legge 370/1988),  in  conformita'  allo schema allegato al
presente   bando   ed   indirizzate   al   Direttore   amministrativo
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - via Ravasi, 2 - Varese -
dovranno  essere  presentate  direttamente o a mezzo raccomandata con
a.r.  all'Universita'  stessa  entro  il termine perentorio di trenta
giorni  decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  della data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il  nome  e  preciso  domicilio  eletto  dal  concorrente ai fini del
concorso.  Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita'' e a pena di esclusione dal concorso:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) possesso  della  cittadinanza  italiana;  sono equiparati ai
cittadini  dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) (se  cittadino  italiano):  il  comune ove e' iscritto nelle
liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
      d) (se   cittadino   di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea):  di  godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di  appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  i  motivi  del mancato
godimento;
      e) di  non  aver  mai  riportato  condanne penali e di non aver
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate,  la  data  di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa,  da  indicare  anche  se  e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale,  condono,  indulto,  non  menzione, ecc. e anche se nulla
risulta  sul  casellario  giudiziale.  I  procedimenti  penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
      f) il  titolo  di  studio  richiesto  dall'art. 2  del presente
bando;
      g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) gli   eventuali   servizi  prestati  come  impiegato  presso
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
      i) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto  da  altro  impiego  statale  per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      l)   (se  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      n) i  candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche'  l'eventuale  necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle  prove  d'esame,  da  documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato   dalla   struttura   sanitaria  pubblica  competente  per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20, della legge 104/1992.
    La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
    L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato  dal Direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto  dei  requisiti  prescritti.  I requisiti per l'ammissione aI
concorso  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo di presentazione della domanda.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.

    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3,  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre  1981  e  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  modificato con decreto del Presidente della
Repubblica   30 ottobre   1996,   n. 693,   e   nel  regolamento  dei
procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al lavoro negli impieghi
amministrativi  e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
III   e  la  I  del  ruolo  speciale,  nell'Universita'  degli  studi
dell'Insubria.

                               Art. 5.

    Gli  esami consisteranno in una prova a contenuto teorico pratica
ed in un colloquio secondo il seguente programma:
      -  Prova teorico pratica: vertente su preparazione di soluzioni
a  composizione  e  pH  indicati  e  determinazione mediante tecniche
analitiche di molecole di interesse biologico;
      -  Prova  orale:  consistente  in  un colloquio sugli argomenti
della  prova  teorico  pratica.  Il  colloquio comprendera' anche una
prova di conoscenza della lingua inglese.
    Questa   Universita'   dara'   comunicazione   mediante   lettera
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno della sede e della data dello
svolgimento  della  prova teorico pratica non meno di quindici giorni
prima dell'inizio della prova stessa.
    Per  avere  accesso  all'aula  degli esami, i candidati ammessi a
sostenere  la prova teorico pratica ed orale dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
    I  candidati  possono  consultare  soltanto  i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

                               Art. 6.


                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato nella prova teorico pratica una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nella prova teorico pratica.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  prova  teorico  pratica  di  cui  al precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.

                               Art. 7.


                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 8.

    I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  i  titoli  di  precedenza  o  preferenza  a parita' di
merito,  saranno  tenuti  a  presentare o far pervenire, al Direttore
amministrativo  dell'Universita''  degli  studi dell'Insubria entro e
non  oltre  il  termine  di  giorni  quindici  che decorre dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  i singoli candidati avranno sostenuto
l'ultima  delle  prove  previste  dall'allegato  programma d'esame, i
sotto  specificati  documenti  in  originale o copia autenticata, che
attestino il possesso dei seguenti titoli:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                               Art. 9.

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art 8.
    E'  dichiarato  vincitore,  nei limiti dei posti complessivamente
messi  a concorso, il candidato utilmente collocato nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.  La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del  concorso,  e'  approvata  dal  Direttore  amministrativo  ed  e'
pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede
di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto  avviso  decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il  concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro  tale  data  dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' aI concorso.

                              Art. 10.

    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  a  stipulare,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21  maggio
1996,  il  contratto  di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
    Il  vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
    Entro il termine perentorio di trenta dalla stipula del contratto
il  vincitore  del  concorso  pubblico  dovra'  produrre  la seguente
documentazione:
      1) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  15  e  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) titolo di studio;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    La  dichiarazione  relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento  dei  diritti  politici  deve  riportare  l'indicazione del
possesso   del   requisito   alla   data   di   scadenza  del  bando.
L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 11
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  conseguiti  sulla  base  della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26,  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  in  materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  Ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    A  termine  dell'ultimo  comma  del  gia'  citato articolo 11 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti  al  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la  dichiarazione  di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di
studio  e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito.  In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i  vincitori  potranno  presentare  la  dichiarazione  sostitutiva di
certificazione,  cosi  come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e debbono, altresi, essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme aI
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.