Art. 11. I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella 6a qualifica funzionale, area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico, con diritto al trattamento economico iniziale di cui aI contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita' stipulato il 5 settembre 1996. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' aI dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non inferiore a sette anni. Art. 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.