Art. 4.

             Durata della ricerca e importo dell'assegno

    L'assegno di ricerca avra' una durata biennale.
    L'erogazione  dell'assegno  e'  sospesa  nei  periodi  di assenza
dovuti  a  gravidanza,  servizio  militare, malattia. In tali casi la
durata  del rapporto si protrae per il residuo periodo, ai fini della
realizzazione  del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla
data di cessazione della causa di sospensione.
    L'importo   dell'assegno   di   ricerca  sara'  di  L. 30.000.000
(trentamilioni)  lorde annue, comprensivo di tutti gli oneri a carico
del   percipiente   e   dell'amministrazione   connessi   per   legge
all'erogazione  dell'assegno,  e  verra'  corrisposto  in dodici rate
mensili posticipate.
    L'universita'  provvede alle coperture assicurative per infortuni
e  responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore  degli assegnisti
nell'ambito  dell'espletamento  della  loro  attivita'. L'importo dei
relativi premi e' detratto del corrispettivo spettante.
    L'assegno  di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio
(inclusa la borsa di dottorato), a qualsiasi titolo conferite, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca dei
titolari degli assegni.