Art. 8. Colloquio Sono ammessi a sostenere il colloquio, i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio - anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l'istituto - dovra' accertare: la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte; la qualita' e l'ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute; la capacita' e l'attitudine a orientare la propria attivita' sulle problematiche dell'Istituzione, le capacita' relazionali, organizzative e di lavoro in team; la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese per i cittadini italiani e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione europea; la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Per la lingua inglese (italiana per gli appartenenti all'Unione europea), che formera' oggetto di valutazione specifica, la commissione dispone di un punteggio massimo di 5/30. L'esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto.