Art. 5.

                            Prove scritte

    I   candidati  dovranno  sostenere  due  prove  scritte,  per  la
valutazione  di  ciascuna  delle  quali  la commissione dispone di 30
punti. Una delle due prove sara' a contenuto teorico-pratico.
    Le prove saranno le seguenti:
      prima    prova:   diritto   amministrativo,   con   particolare
riferimento  alle  normative  concernenti  la  riforma della pubblica
amministrazione e gli enti di ricerca;
      seconda prova: serie di quesiti a risposta sintetica in materia
di contabilita' pubblica, diritto civile e diritto del lavoro.
    Per  lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
    Le  date  ed il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - almeno
quindici giorni prima del loro inizio.
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,   disposta  con  deliberazione  motivata  della  presidente
dell'Istituto,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere le prove
scritte  nei  giorni,  nell'ora  e  nella sede indicati al precedente
comma.
    L'assenza   dagli   esami  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso.