Art. 5. Prove scritte I candidati dovranno sostenere due prove scritte, per la valutazione di ciascuna delle quali la commissione dispone di 30 punti. Una delle due prove sara' a contenuto teorico-pratico. Le prove saranno le seguenti: prima prova: diritto amministrativo, con particolare riferimento alle normative concernenti la riforma della pubblica amministrazione e gli enti di ricerca; seconda prova: serie di quesiti a risposta sintetica in materia di contabilita' pubblica, diritto civile e diritto del lavoro. Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - almeno quindici giorni prima del loro inizio. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata della presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati al precedente comma. L'assenza dagli esami sara' considerata come rinuncia al concorso.