Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    La  valutazione  dei  titoli  avverra'  dopo lo svolgimento delle
prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Per  la  valutazione  dei titoli la commissione esaminatrice, che
disporra'   complessivamente   di  un  punteggio  pari  a  10  punti,
determinera'  i  criteri  prima  di aver preso visione della relativa
documentazione.
    Ai   titoli   valutabili,   che  devono  essere  specificatamente
attinenti   alle  aree  di  interesse  del  presente  concorso,  sono
assegnati i seguenti punteggi massimi:
      a) attivita'   professionale  effettivamente  svolta:  (massimo
punti 4);
      b) pubblicazioni:  monografie  a  stampa,  articoli  apparsi su
riviste   nazionali   e   internazionali,   relazioni  ed  interventi
pubblicati negli atti di convegni e congressi: (massimo punti 1);
      c) voto di laurea e formazione post-laurea: (massimo punti 1);
      d) giudizio  complessivo  sul profilo culturale e professionale
del candidato (massimo punti 4).
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine stabilito per inoltro delle domande. Tutti gli attestati e le
pubblicazioni  potranno  essere  prodotti  anche in fotocopia purche'
accompagnati  da  dichiarazione  con  la  quale il candidato attesti,
sotto la propria responsabilita', che trattasi di copie autentiche di
originali.   In   tal   caso   il  candidato  dovra'  allegare  copia
fotostatica, fronte retro, di un valido documento di riconoscimento.
    Per  le  pubblicazioni  e  i  lavori redatti in collaborazione e'
necessario  che siano individuate le parti da riferire esclusivamente
al candidato.
    Le  pubblicazioni  in lingua straniera, se diversa dall'inglese e
il  francese,  vanno  accompagnate da traduzione in lingua italiana o
almeno da una sintesi dei contenuti in lingua italiana.
    I  candidati  non  potranno  far  riferimento alla documentazione
presentata all'ISAE in occasione di altri concorsi.