Art. 8.

                              Colloquio

    Sono  ammessi  a  sostenere il colloquio, i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso;  contestualmente sara' data comunicazione dei voti
riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei
titoli.
    Il  colloquio  -  anche  attraverso  la  discussione  dei  titoli
presentati   e   con  particolare  riferimento  a  quelli  di maggior
interesse per l'Istituto - dovra' accertare:
      la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
      la  qualita'  e  l'ampiezza  della formazione culturale e delle
esperienze professionali possedute;
      la  capacita'  e  l'attitudine a orientare la propria attivita'
sulle   problematiche  dell'Istituzione,  le  capacita'  relazionali,
organizzative e di lavoro in team;
      la  conoscenza  parlata  e  scritta  della lingua inglese per i
cittadini  italiani e di quella italiana per i cittadini appartenenti
ad altro Stato dell'Unione europea;
      la   conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    Per  la  lingua inglese (italiana per gli appartenenti all'Unione
europea),   che   formera'   oggetto  di  valutazione  specifica,  la
commissione dispone di un punteggio massimo di 5/30.
    L'esame  non  si  intendera'  superato  se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal Segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.