Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge. Il presidente dell'Istituto, con propria disposizione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.