Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli, della
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  del punteggio
conseguito nella prova orale.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione   del   punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato.  A  parita'  di  merito  saranno  applicate  le preferenze
previste dalla legge.
    Il    presidente   dell'Istituto,   con   propria   disposizione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  la
graduatoria  di  merito  e  dichiarera' il vincitore sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Ai  sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
    La  graduatoria  sara'  affissa  all'albo  dell'Istituto. Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.