Art. 7.

                              Colloquio

    Sono  ammessi  a  sostenere  il colloquio, i candidati che, nella
valutazione dei titoli, avranno riportato almeno 40 punti.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio   stesso;  contestualmente  sara'  data  comunicazione  del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  -  anche  attraverso  la  discussione  dei  titoli
presentati   e   con  particolare  riferimento  a  quelli  di maggior
interesse  per  l'Istituto  -  dovra'  accertare  la conoscenza degli
argomenti  oggetto  del  concorso;  la  qualita'  e  l'ampiezza della
formazione  culturale  e delle esperienze professionali possedute; la
capacita'  e  l'attitudine  a  orientare  la  propria  ricerca  sulle
problematiche  del  settore  in  cui  il candidato dovra' operare; la
conoscenza  parlata e scritta di una lingua straniera per i cittadini
italiani  e  di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro
Stato    dell'Unione    europea;   la   conoscenza   dell'uso   delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    L'esame  si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto la
valutazione  di  almeno  30/40. Al termine di ogni seduta dedicata al
colloquio,   la   commissione   esaminatrice  formera'  l'elenco  dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione della votazione da ciascuno
riportata.
    L'elenco,  sottoscritta  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.