Art. 7. Colloquio Sono ammessi a sostenere il colloquio, i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno riportato almeno 40 punti. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Il colloquio - anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l'Istituto - dovra' accertare la conoscenza degli argomenti oggetto del concorso; la qualita' e l'ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute; la capacita' e l'attitudine a orientare la propria ricerca sulle problematiche del settore in cui il candidato dovra' operare; la conoscenza parlata e scritta di una lingua straniera per i cittadini italiani e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione europea; la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto la valutazione di almeno 30/40. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritta dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.