Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  necessario  il  possesso dei
seguenti requisiti:
      1) diploma di laurea in fisica, astronomia, ingegneria o laurea
riconosciuta equipollente;
oppure:
      titolo    di    studio   conseguito   all'estero   riconosciuto
equipollente  a  quello  previsto  in base ad accordi internazionali,
ovvero  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 332 del testo unico del
31 agosto  1933, n.  1592 o del decreto legislativo 27 gennaio 92, n.
115.
    Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84
della  legge  312/80, per il personale della qualifica immediatamente
inferiore  del comparto universita' in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
      2)   cittadinanza   di  uno  Stato  dell'Unione  europea.  Sono
equiparati  ai  cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
      3) idoneita'  fisica  all'impiego. L'amministrazione si riserva
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
      4) godimento dei diritti civili e politici;
      5) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
    I candidati non italiani devono inoltre:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli stati di
appartenenza;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati   dall'impiego  presso  la  pubblica  amministrazione  per
persistente,  insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dell'esistenza dei requisiti prescritti.
    L'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei requisiti o per le
cause di cui al successivo art. 3 potra' essere disposta in qualsiasi
momento, prima della nomina del vincitore, con decreto direttorale.