Art. 11. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a L. 1.220.000, cosi suddiviso: prima rata L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale - autorizzazione intendenza di fianza n. 21674 del 16 dicembre 1992. seconda rata L. 700.000 (se dovuta va versata entro il mese di luglio). L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia superiore stabilita (L. 65.000.000). I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi. In ogni caso e' dovuto l'importo di L. 100.000 quale costo diploma. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.