Art. 11.
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.220.000, cosi suddiviso:
      prima  rata  L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e'  comprensivo  dell'imposta  di  bollo  virtuale  -  autorizzazione
intendenza di fianza n. 21674 del 16 dicembre 1992.
      seconda  rata  L.  700.000  (se dovuta va versata entro il mese
di luglio). L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi
la  cui  condizione  economica  normalizzata  (CEN) non rientri nella
soglia superiore stabilita (L. 65.000.000).
    I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al  66%,  sono  totalmente  esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
    In  ogni  caso  e'  dovuto  l'importo  di  L. 100.000 quale costo
diploma.
    I   dottorandi  titolari  di  borse  di  studio  conferite  dalle
Universita'  sui  fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui
all'art. 4,   comma   3,  della  legge  n.  210/1998  sono  esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.