Art. 12.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Durante  il  corso  il  dottorando  puo'  essere autorizzato, per
esigenze  relative  alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
eventuali  periodi  di  studio  all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati.