Art. 12. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati.