Art. 5.
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per
la  valutazione  di  ciascun candidato, dispone di sessanta punti per
ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o  del  dipartimento  presso  cui si e' svolta la prova. Espletate le
prove  di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di
merito  sulla  base  della  somma  dei  punteggi  ottenuti da ciascun
candidato nelle singole prove. In caso di parita di merito prevale la
valutazione  della  condizione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.