Art. 7.
    I  candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti, in carta libera:
      a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
      b) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      c) una fotocopia del codice fiscale;
      d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
      e) autocertificazione di cittadinanza;
      f) autocertificazione  relativa  al  possesso  del  diploma  di
scuola  secondaria  superiore  (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
      g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
      h) dichiarazione   di   non   iscrizione   ad   una  scuola  di
specializzazione   o  ad  un  corso  di  laurea  e  nell'affermativa,
l'impegno  scritto  a  sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
      i) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      j) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa  di  studio  di  cui  al  successivo art. 10 del presente bando
dovranno    inoltre    produrre    previa    richiesta    da    parte
dell'amministrazione  universitaria,  autocertificazione  sul reddito
personale complessivo annuo.
    I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.