Art. 7. I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta libera: a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei seguenti documenti: b) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) una fotocopia del codice fiscale; d) due fotografie debitamente firmate a tergo; e) autocertificazione di cittadinanza; f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del diploma stesso); g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta; h) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; i) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; j) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre produrre previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.