Art. 9. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed" usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Art. 10. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1967 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000 assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a 15 milioni di lire. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.