Art. 6. Graduatoria di merito La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli, costituisce, per ciascun candidato, la valutazione in base alla quale la commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito per ogni lingua, con il nome degli idonei. Non saranno ritenuti idonei coloro che non raggiungeranno una valutazione pari alla meta' del punteggio complessivo previsto. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, prevista per il 2 ottobre 2000, salvo differimento con assegnazione di servizio al centro linguistico di Ateneo. La graduatoria di merito avra' validita' un anno, decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, pubblicato presso l'universita'.