Art. 6.

                        Graduatoria di merito

    La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli,  costituisce,  per  ciascun candidato, la valutazione in base
alla  quale  la  commissione  giudicatrice  formula la graduatoria di
merito per ogni lingua, con il nome degli idonei.
    Non  saranno  ritenuti  idonei  coloro che non raggiungeranno una
valutazione pari alla meta' del punteggio complessivo previsto.
    Con  decreto rettorale sara' approvata la graduatoria di merito e
saranno   dichiarati   i   vincitori,   sotto  condizione  sospensiva
dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'assunzione, prevista per il
2 ottobre  2000,  salvo  differimento con assegnazione di servizio al
centro linguistico di Ateneo.
    La  graduatoria  di  merito  avra'  validita' un anno, decorrente
dalla  data  di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli
atti concorsuali, pubblicato presso l'universita'.