Art. 8. Impegni contrattuali e trattamento economico La prestazione d'opera del collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre consistera' nelle attivita' indicate nell'allegato elenco "A" e non potra' avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale docente e ricercatore dell'universita'. Il presente contratto e' incompatibile con lavoro subordinato, l'esercizio del commercio, industria, artigianato ed altri impieghi di lettorato. Previa autorizzazione dell'amministrazione, e' consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'amministrazione stessa. Al collaboratore ed esperto linguistico compete una retribuzione a.l. prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale universitario e comunque non inferiore a L. 25.000.000, pagabili in rate mensili uguali al netto della quota a pagamento differito oltre l'eventuale assegno per il nucleo familiare, ai sensi di legge. Alla fine di ogni semestre l'universita' procedera' a verifica dell'attivita' svolta. L'esito negativo della verifica, opportunamente motivata dalle autorita' accademiche con apposita deliberazione, costituisce giustificato motivo di recesso del contratto anche in corso d'anno. Il collaboratore ed esperto linguistico ha diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa vigente e sara' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia, superstiti, gestita dall'INPS e, ove prescritto, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.