Art. 8.

            Impegni contrattuali e trattamento economico

    La  prestazione  d'opera del collaboratore ed esperto linguistico
di  lingua  madre  consistera' nelle attivita' indicate nell'allegato
elenco  "A"  e non potra' avere alcun effetto ai fini dell'assunzione
nei ruoli del personale docente e ricercatore dell'universita'.
    Il  presente  contratto  e' incompatibile con lavoro subordinato,
l'esercizio  del  commercio, industria, artigianato ed altri impieghi
di   lettorato.   Previa   autorizzazione   dell'amministrazione,  e'
consentito  l'esercizio  di  altre  prestazioni  di  lavoro  che  non
arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio  e che non siano
incompatibili  con  le  attivita'  istituzionali dell'amministrazione
stessa.
    Al  collaboratore ed esperto linguistico compete una retribuzione
a.l.  prevista  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del
personale  universitario  e  comunque  non inferiore a L. 25.000.000,
pagabili  in  rate  mensili  uguali  al netto della quota a pagamento
differito oltre l'eventuale assegno per il nucleo familiare, ai sensi
di legge.
    Alla  fine  di  ogni semestre l'universita' procedera' a verifica
dell'attivita' svolta.
    L'esito  negativo  della  verifica, opportunamente motivata dalle
autorita'   accademiche   con   apposita  deliberazione,  costituisce
giustificato motivo di recesso del contratto anche in corso d'anno.
    Il collaboratore ed esperto linguistico ha diritto all'assistenza
sanitaria   prevista   dalla   normativa  vigente  e  sara'  iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia,
superstiti,  gestita  dall'INPS  e, ove prescritto, all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.