Art. 7. Ammissione ai corsi Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria, al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede, contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria stessa, domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la presentazione della documentazione di rito. In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma 1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.