Art. 7.


                         Ammissione ai corsi

    Espletate  le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al    momento    dell'approvazione   della   graduatoria,   richiede,
contemporaneamente  a  tutti  i  candidati presenti nella graduatoria
stessa, domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  che
decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Solo   agli   effettivi  ammessi  al  corso  viene  richiesta  la
presentazione della documentazione di rito.
    In  caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1  del  presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi  diritto,  purche'  non  sia trascorso un mese dall'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.