Art. 8.


                        Domanda di iscrizione

    Tutti  i  concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al   precedente   articolo,   devono   presentare   o  far  pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda   di   iscrizione  subordinata  all'ammissione  al  corso  di
dottorato,  in  carta  legale,  da  compilarsi  su  apposito  modello
predisposto  dall'amministrazione  universitaria,  comprensiva  delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea;
e contenente le seguenti dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      b) di  non  essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
      c) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      d) di  volersi/non  volersi  impegnare  in attivita' didattiche
presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio  dei  docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di ateneo;
      e) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
      f) di   impegnarsi,   qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'amministrazione  universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
      g) qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita,  tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere,  utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
      h) I portatori di handicap, con invalidita' pari o superiore al
66%,  dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione,  delle  dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia  del  certificato  di  laurea  posseduto,  come  previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
    I  candidati  ammessi  al corso devono presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      ricevuta   del   versamento   del  contributo  per  la  polizza
assicurativa   infortuni,  pari  a  L. 7.550,  effettuato  presso  la
ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan,
8,  oppure  assegno  circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
      due  fotografie  recenti  e  di  uguate  formato  (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
    ricevuta   del  versamento  della  1a  rata  del  contributo  per
l'accesso  e la frequenza ai corsi, pari a L. 500.000, da effettuarsi
sul  conto corrente bancario n. 01036.8.64, intestato all'Universita'
degli  studi  di  Ancona,  presso la Cariverona Banca S.p.a. - Codice
ente  n. 103/00 - Cod. banca 6355 Cab 02600 - Dip. 401 - Ancona (solo
da  parte  di coloro che non usufruiscono di borsa di studio), con la
seguente causale: "iscrizione al dottorato di ricerca".
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.