Art. 9.


                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di   dottorato   al  precedente  art. 1,  vengono  assegnate,  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive   graduatorie   di  merito,  formulate  dalle  commissioni
giudicatrici,  per  un  importo  pari  a  quello determinato ai sensi
dell'art. 1  comma  1,  lett. a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione
della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997, e successive
modificazioni.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In  caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un  dottorando  titolare  di  borsa  di studio, la borsa stessa sara'
attribuita,  rispettando  l'ordine  della  graduatoria,  al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
      1)  qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso, la
borsa  verra' attribuita per intero e l'amministrazione universitaria
restituira'  al  borsista  subentrante  la 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
      2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso,
la  borsa  verra'  attribuita  per  la  parte  residua  e il borsista
subentrante  non  dovra'  corrispondere  le  rate  del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  dovute successivamente al suo
subentro.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
concesse  da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta,  ai fini dell'incremento di cui sopra, deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno dieci del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza,  questa  verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia
usufruito  di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per
un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.