Art. 10.

                 Acceso di documenti amministrativi

    L'accesso  ai  documenti  da parte dei legittimi interessati puo'
essere  esercitata  ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei
limiti   previsti   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994 per le procedure concorsuali.