Art. 11.


                               Ricorsi

    1  -  Avverso  i  provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita'
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  o  l'esclusione dal
concorso  e'  ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al
capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica.
    2  -  Avverso  i  provvedimenti  adottati a seguito di ricorso in
opposizione   ovvero   contro  il  silenzio  dell'Amministrazione  e'
annesso,  entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo  regionale o, in alternativa, entro centoventi giorni,
il ricorso straordinario al Capo dello stato.
    3   -   I   concorrenti   che   hanno  ricorso  pendente  avverso
provvedimenti  della  procedura concorsuale in atto, vengono inseriti
nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla nomina,
sulla base della disponibilita' dei posti esistenti al momento in cui
la riserva verra' sciolta in senso favorevole nei loro confronti.
    4  -  Avverso  il decreto di approvazione in via definitiva della
graduatoria   e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale,  entro  sessanta
giorni, al tribunale amministrativo regionale.