Art. 11. Ricorsi 1 - Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso e' ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica. 2 - Avverso i provvedimenti adottati a seguito di ricorso in opposizione ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione e' annesso, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Capo dello stato. 3 - I concorrenti che hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura concorsuale in atto, vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla nomina, sulla base della disponibilita' dei posti esistenti al momento in cui la riserva verra' sciolta in senso favorevole nei loro confronti. 4 - Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria e' ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale.