Art. 5.


Inammissibilita'  della  domanda,  esclusione  dal  concorso Nullita'
                            della domanda

    1  - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato   e  quelle  dalle  quali  non  e'  possibile  evincere  le
generalita' del candidato.
    2 - I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione puo'
disporre  in  ogni  momento,  con  decreto motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti richiesti.
    3 - Il decreto di esclusione, che contiene l'espressa indicazione
di  impugnabilita',  mediante  le  procedure  di  cui  al  successivo
art. 11, e' comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di
ricevimento.
    4 - E' disposta l'esclusione dei candidati che:
      a)   non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni
la   domanda   priva   totalmente  o  parzialmente  di  alcuna  delle
dichiarazioni  di  cui  al  comma 4o, lettere a), b), c), d), e), del
precedente  art. 3, qualora cio' che avrebbe dovuto essere dichiarato
non   risulti   dal   contesto  della  domanda  stessa  oppure  dalla
documentazione validamente prodotta;
      b)  che non abbiano presentato la certificazione prescritta per
l'ammissione  al  concorso  nel termine e nelle forme stabilite o non
abbiano   regolarizzato  la  certificazione  prodotta  in  copia  non
autenticata  o  autenticata  in  modo  difforme dalle disposizioni in
materia.