Art. 5. Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso Nullita' della domanda 1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato e quelle dalle quali non e' possibile evincere le generalita' del candidato. 2 - I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti. 3 - Il decreto di esclusione, che contiene l'espressa indicazione di impugnabilita', mediante le procedure di cui al successivo art. 11, e' comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. 4 - E' disposta l'esclusione dei candidati che: a) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 4o, lettere a), b), c), d), e), del precedente art. 3, qualora cio' che avrebbe dovuto essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta; b) che non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione al concorso nel termine e nelle forme stabilite o non abbiano regolarizzato la certificazione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in materia.