Art. 6.


                      Commissione giudicatrice

    1  -  Con  successivo  decreto  dirigenziale  sara'  nominata  la
Commissione  giudicatrice  del concorso, che sara' costituita secondo
le   modalita'   stabilite   dall'art. 555  del  decreto  legislativo
16 aprile  1994, n. 297 e dal decreto del Presidente della Repubblica
487/1994;
    2 - Almeno un terzo dei componenti della Commissione giudicatrice
dovra' essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.