Art. 6. Commissione giudicatrice 1 - Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la Commissione giudicatrice del concorso, che sara' costituita secondo le modalita' stabilite dall'art. 555 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994; 2 - Almeno un terzo dei componenti della Commissione giudicatrice dovra' essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.