Art. 7.


                         Valutazione titoli

    1  -  Titoli  dichiarati  ed allegati alla domanda e/o pervenuti,
comunque, entro i termini di scadenza della stessa, verranno valutati
dalla  Commissione  giudicatrice, sulla base delle indicazioni di cui
all'annessa   tabella   dei   titoli   (allegato  B),  con  eventuale
integrazione delle preferenze (allegato C).
    2  -  I titoli di cultura e di preferenza devono essere posseduti
dai  candidati  alla  data di scadenza della domanda di ammissione al
concorso  e,  parimenti,  i titoli di servizio verranno valutati fino
alla data di scadenza della domanda.