Art. 7. Valutazione titoli 1 - Titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti, comunque, entro i termini di scadenza della stessa, verranno valutati dalla Commissione giudicatrice, sulla base delle indicazioni di cui all'annessa tabella dei titoli (allegato B), con eventuale integrazione delle preferenze (allegato C). 2 - I titoli di cultura e di preferenza devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso e, parimenti, i titoli di servizio verranno valutati fino alla data di scadenza della domanda.