Art. 8. Formazione e pubblicazione della graduatoria 1. - La Commissione giudicatrice formera' la graduatoria generale permanente di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 2 - La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 3 - Il decreto di cui sopra sara' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 4 - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.