Art. 8.


            Formazione e pubblicazione della graduatoria

    1. - La Commissione giudicatrice formera' la graduatoria generale
permanente  di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito
da ciascun candidato.
    2  -  La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale   sotto   condizione  sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    3  -  Il  decreto  di  cui  sopra sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale   del   Ministero   della   Pubblica  Istruzione.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale.
    4  - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per le eventuali impugnative.