Allegato B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA FUNZIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO. A) Titoli di cultura; 1) diploma di scuola secondaria di primo grado. Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: media del 6 oppure sufficiente, punti 2; media del 7 oppure buono, punti 2,5; media dell'8 oppure distinto, punti 3; media del 9 oppure ottimo, punti 3,5. (1) 2) diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1): punti 3. B) Titoli di servizio 3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualita' di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (2), (3), (4), (5): per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, punti 0,50; 4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2), (3), (4), (5): per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, punti 0,15; 5) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4), (5): per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, punti 0,05. Note all'allegato B (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi ne' in voti ne' in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza. (2) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconociute o in scuole elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali. (3) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorita' competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera, il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di sevizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale ultima circostanza puo' anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilita' dal candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici. (4) Il servizio scolastico (lavoro subordinato) prestato alle dirette dipendenze degli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato nel corrispondente profilo alle dipendenze delle istituzioni scolastiche e convittuali statali. (5) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meceanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione. AVVERTENZE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato. B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e' considerato servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e' considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali. C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia. D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purche' nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie. E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 588/1985 e' considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali. F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.