Allegato B

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  PER  L'ACCESSO  ALLA QUALIFICA
               FUNZIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO.


                        A) Titoli di cultura;

    1)  diploma  di  scuola secondaria di primo grado. Media dei voti
rapportata  a  decimi  (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione,  di  educazione  fisica  e  di condotta. Ove nel titolo di
studio  la  votazione  sia  espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori:
      media del 6 oppure sufficiente, punti 2;
      media del 7 oppure buono, punti 2,5;
      media dell'8 oppure distinto, punti 3;
      media del 9 oppure ottimo, punti 3,5.
      (1)
      2)  diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o artistica (1): punti 3.

                        B) Titoli di servizio

      3)   Servizio   effettivo  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato  prestato  in  qualita'  di  collaboratore  scolastico in
scuole  o  istituti  di  istruzione primaria, secondaria ed artistica
statali  o  conformati,  nelle  istituzioni  scolastiche  e culturali
italiane  all'estero,  nei  convitti  annessi agli istituti tecnici e
professionali,  nei  convitti  nazionali e negli educandati femminili
dello Stato (2), (3), (4), (5):
    per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, punti
0,50;
      4)  Altro  servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed
istituti  statali  o conformati di istruzione primaria, secondaria ed
artistica,   nelle   istituzioni  scolastiche  e  culturali  italiane
all'estero,   nei   convitti   annessi   agli   istituti   tecnici  e
professionali,  nei  convitti  nazionali e negli educandati femminili
dello  Stato,  ivi  compreso  il  servizio  di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. (2), (3), (4), (5):
      per  ogni  mese  di  servizio o frazione superiore a 15 giorni,
punti 0,15;
      5)  Servizio  effettivo  prestato  alle  dirette  dipendenze di
amministrazioni  statali,  regionali,  provinciali  o  comunali,  nei
patronati  scolastici  o  nei  consorzi  provinciali per l'istruzione
tecnica (4), (5):
      per  ogni  mese  di  servizio o frazione superiore a 15 giorni,
punti 0,05.

                         Note all'allegato B

    (1)  Sono  valutabili  anche  i  titoli  equipollenti  conseguiti
all'estero.  Nel  caso  in  cui tali titoli non siano espressi ne' in
voti   ne'   in   giudizi  si  considerano  come  conseguiti  con  la
sufficienza.
    (2)  Qualora  il servizio sia stato prestato in scuole secondarie
pareggiate o legalmente riconociute o in scuole elementari parificate
il punteggio e' ridotto alla meta'. Il certificato che all'uopo viene
rilasciato  deve  contenere  specifica indicazione del versamento dei
relativi contributi previdenziali.
    (3)  Il  servizio  deve  essere  documentato  da  un  certificato
rilasciato  dalle  autorita' competenti da cui risultino la qualifica
rivestita,  la  carriera,  il profilo di appartenenza e la durata del
servizio.  I  certificati in parola devono specificare se il rapporto
di  sevizio  sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato
luogo  a  trattamento di pensione. Tale ultima circostanza puo' anche
essere  validamente  dichiarata  sotto la propria responsabilita' dal
candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici.
    (4)  Il  servizio  scolastico  (lavoro subordinato) prestato alle
dirette  dipendenze degli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a
fornire  alle  scuole  statali personale non docente (amministrativo,
tecnico  e  ausiliario)  viene  equiparato,  ai fini del punteggio, a
quello  prestato  nel  corrispondente  profilo  alle dipendenze delle
istituzioni scolastiche e convittuali statali.
    (5)  La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi  specificamente  rilasciati  per  i  "servizi meceanografici"
siano  prodotti  diplomi  o  attestati che, pur essendo rilasciati al
termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano
una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre  che  tali  corsi  non  siano  quelli al cui termine sia stato
rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.

            AVVERTENZE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

      A)  Nelle  scuole  ed  istituti statali di istruzione primaria,
secondaria  ed  artistica  si  intendono  compresi  le scuole materne
statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
      B)  Il  servizio  militare  prestato in costanza di rapporto di
impiego  e'  considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il  servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego
e'  considerato  come  servizio  prestato  alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali.
      C)   Il  servizio  prestato  nelle  istituzioni  scolastiche  e
culturali   italiane   all'estero   e'   equiparato,  ai  fini  della
valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
      D)  Sono  valutabili  i  periodi  di servizio maturati entro il
termine  previsto  per  la  domanda di partecipazione al concorso e i
titoli  di  cultura  posseduti alla stessa data, purche' nel medesimo
termine  ne  sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse
disposizioni contrarie.
      E)  Il  servizio  effettuato nelle qualifiche del personale non
docente  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 420/1974 e
nei  profili  professionali  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  588/1985 e' considerato a tutti gli effetti come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
      F)  Ai  fini  dei punteggi previsti per i titoli di servizio si
computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di
assenza  da  considerare, a tutti i fini, come anzianita' di servizio
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.