Art. 3. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera' a decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 120, del 21 aprile 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236, del 21 giugno 1995, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Art. 4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. Art. 5. Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti la commissione giudicatrice graveranno sul cap. 1.02.13 del bilancio cli previsione dell'Universita' relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento. TERAMO, 31 luglio 2000 Il rettore: Russi