Art. 3.
    Il  presente  decreto verra' inviato, per la pubblicazione, nella
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere  il  termine previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 120,
del  21 aprile  1995,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
n. 236, del 21 giugno 1995, per la presentazione al Rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 4.

    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

                               Art. 5.

    Le  spese  relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti
la  commissione giudicatrice graveranno sul cap. 1.02.13 del bilancio
cli  previsione  dell'Universita'  relativo all'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
      TERAMO, 31 luglio 2000
Il rettore: Russi