Art. 3.
    Entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del presente decreto i candidati possono presentare al
direttore  della S.I.S.S.A. eventuali istanze di ricusazione di uno o
piu'  componenti  le  commissioni  giudicatrici, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile.