Art. 3. Entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i candidati possono presentare al direttore della S.I.S.S.A. eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le commissioni giudicatrici, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile.