Art. 4.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine   previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,
n. 120,  convertito  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236  per  la  presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e,  comunque,  dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari;