Art. 10. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 9. La votazione complessiva e' data dalla somma tra la media dei voti conseguiti nelle prove scritte, del punteggio riportato nei titoli e la votazione riportata nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara' approvata con decreto del rettore e pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini per la validita' della graduatoria e per eventuali impugnative.