Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato nella prova teorico-pratica una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nella prova a contenuto teorico-pratico.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella prova a contenuto teorico-pratico di cui al precedente art. 5 e
della votazione conseguita nel colloquio.