Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova teorico-pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova a contenuto teorico-pratico. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico-pratico di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.