Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    E'  dichiarato  vincitore,  nei limiti dei posti complessivamente
messi  a concorso, il candidato utilmente collocato nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.  La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del  concorso,  e'  approvata  dal  direttore  amministrativo  ed  e'
pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede
di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto  avviso  decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il  concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro  tale  data  dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.