Art. 4.
    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3,  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre  1981  e  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  modificato con decreto del Presidente della
Repubblica   30 ottobre   1996,   n. 693,   e   nel  regolamento  dei
procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al lavoro negli impieghi
amministrativi  e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
terza  e  la seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria.