Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    Ai  titoli  verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30.
I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titoli  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di 8 punti;
      b) anzianita'  di  servizio  prestata  presso  enti  pubblici e
privati:  fino ad un massimo di 14 punti; per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi: punti 1;
      c) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da  pubbliche  amministrazioni:  fino ad un massimo di 4
punti;
      d) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati da organismi privati: fino ad un massimo di 4 punti.
    Il  punteggio  complessivo  e'  pari  a punti 90 e risulta essere
cosi' suddiviso:
      punti 60 per le prove d'esame;
      punti 30 per i titoli.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale,
oppure
      b) in copia conforme,
oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale,
oppure
      rendendo  la  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di  conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.