Art. 11.

               Assunzione in servizio e documentazione

    I  vincitori saranno invitati a presentare, entro la data fissata
per  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro, i seguenti
documenti:
      1)  certificato medico in carta semplice dell'azienda sanitaria
locale  competente per territorio, dal quale risulti che il candidato
possiede  idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale concorre. Il certificato dovra' essere in data
non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella di ricevimento dell'invito a
produrlo.
    Per  i  soggetti disabili si prescinde dalla certificazione della
sana e robusta costituzione fisica.
    Nel   certificato   dovranno   essere   precisati   gli   estremi
dell'attestato  comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue  previsti  dalla  legge  25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati
presso un istituto o laboratorio convenzionati.
    Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica o
handicap,  il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione
che  l'imperfezione  stessa  non  menoma  l'attitudine all'impiego al
quale  concorre  e  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla salute ed
incolumita' dei colleghi.
    Sulla base della vigente normativa, l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo,
per la valutazione dell'idoneita' specifica alle mansioni connesse al
posto;
      2) n. 2 fotografie recenti formato tessera.
    I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se  spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato al primo comma del presente articolo. A tale fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Per  tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso ai pubblici
impieghi,  e'  ammessa,  ai  sensi  dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968,  n. 15,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, da
rendersi  a cura del vincitore in presenza del funzionario incaricato
dell'Universita' di Ancona.
    Le  disposizioni  in  materia  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968, si
applicano  anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
    Il   vincitore   che  sia  dipendente  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione  dovra'  produrre, oltre al certificato medico, anche
copia   integrale   dello   stato   di   servizio   prestato   presso
l'amministrazione di provenienza.
    La  mancata  assunzione  in servizio nel termine stabilito, senza
giustificato  e  comprovato  motivo, comporta l'immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.
    Qualora  il  vincitore  assuma servizio, per giustificato motivo,
con   ritardo   sul  termine  prefissatogli,  gli  effetti  economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
    Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  in  merito alla
costituzione  del rapporto di lavoro, si applicano le norme contenute
del C.C.N.L. del comparto Universita'.