Art. 6. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini extracomunitari idonei nella graduatoria generale di merito sono ammessi al dottorato di ricerca, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.