Art. 6.
    I   candidati   sono   ammessi   ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria.  In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini extracomunitari idonei nella graduatoria generale di
merito  sono  ammessi al dottorato di ricerca, senza borsa di studio,
in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.