Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) idoneita' fisica all'impiego; 3) aver conseguito la licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859, del 31 dicembre 1962, o avere assolto l'obbligo scolastico (freguenza fino al quattordicesimo anno di eta') successivamente alla predetta data; 4) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 5) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 7) avere avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Universita' per stranieri di Perugia (per coloro che vogliano concorrere alla copertura dei posti riservati). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L'Universita' per stranieri di Perugia garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore amministrativo e sara' notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.