Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
      2) idoneita' fisica all'impiego;
      3)   aver  conseguito  la  licenza  elementare,  se  conseguita
anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  legge  n. 1859, del 31
dicembre  1962,  o avere assolto l'obbligo scolastico (freguenza fino
al quattordicesimo anno di eta') successivamente alla predetta data;
      4) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
      5)   non  essere  stati  licenziati,  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      7)  avere  avuto  un rapporto di lavoro a tempo determinato con
l'Universita'  per  stranieri  di  Perugia  (per  coloro che vogliano
concorrere alla copertura dei posti riservati).
    I  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere
dei  diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;  essere  in  possesso, fatta eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per  i  cittadini  della Repubblica e avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
    L'Universita'   per   stranieri   di   Perugia   garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
    I  requisiti  debbono  essere posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di partecipazione al
concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'esclusione  dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti
puo'  essere  disposta  in  ogni  momento  con  decreto  motivato del
direttore amministrativo e sara' notificata agli interessati mediante
lettera raccomandata.