Art. 11.


               Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni   inviate   all'Universita'   entro   sei   mesi  dalla
comunicazione  dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso  in  atto; trascorso tale termine l'Universita' disporra'
del   materiale   secondo   le   proprie   necessita',  senza  alcuna
responsabilita'.