Art. 11. Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Universita' entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine l'Universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.