Art. 8.


            Impegni contrattuali e trattamento economico

    La   prestazione   dell'opera   del   collabbratore   ed  esperto
linguistico  di  lingua  madre sara' fissato sulla base del Contratto
Collettivo del Comparto Universita' (art. 51 e successive modifiche).
    I  candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare ai
sensi  dell'art. 16  del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  Universita', un contratto
individuale  finalizzato  all'istituzione  di  un  rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per 500 ore effettive annue.
    I  vincitori  della  selezione  dovranno effettuare un periodo di
prova  della  durata  di  tre  mesi.  In caso di esito negativo della
stessa, questo Ateneo recedera' dal contratto.
    Costituiscono   compiti   e   responsabilita'  del  collaboratore
linguistico:
      svolgimento di esercitazioni in aula e laboratorio;
      svolgimento  di moduli didattici gestiti secondo le indicazioni
del consiglio didattico o di corso di studio;
      preparazione   e/o   elaborazione  di  materiale  didattico  in
collaborazione con il personale docente;
      effettuazione  di  verifica didattiche propedeutiche ai corsi o
in itinere sull'apprendimento;
      collaborazione con il personale docente nel coordinamento delle
esercitazioni con le lezioni ufficiali e nella scelta ed elaborazione
dei testi per gli esami scritti;
      elaborazione e somministrazioni dei testi di entrata e finali e
delle prove di accertamento linguistico;
      il  rapporto  di  lavoro e' regolato dal contratto individuale,
dai  contratti  collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e
dalle normative comunitarie;
      il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigente anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso; e' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
spettante alla categoria dei collaboratori linguistici.
    Per  tutto  quanto  non  previsto  dall'art. 51  C.C.N.L.  e  dal
decreto-legge  21 aprile  1995  n. 120  convertito in legge 21 giugno
1995  n. 236,  al personale di cui trattasi si applica il trattamento
normativo previsto per il personale con rapporto a tempo parziale.