Art. 8. Impegni contrattuali e trattamento economico La prestazione dell'opera del collabbratore ed esperto linguistico di lingua madre sara' fissato sulla base del Contratto Collettivo del Comparto Universita' (art. 51 e successive modifiche). I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare ai sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto individuale finalizzato all'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per 500 ore effettive annue. I vincitori della selezione dovranno effettuare un periodo di prova della durata di tre mesi. In caso di esito negativo della stessa, questo Ateneo recedera' dal contratto. Costituiscono compiti e responsabilita' del collaboratore linguistico: svolgimento di esercitazioni in aula e laboratorio; svolgimento di moduli didattici gestiti secondo le indicazioni del consiglio didattico o di corso di studio; preparazione e/o elaborazione di materiale didattico in collaborazione con il personale docente; effettuazione di verifica didattiche propedeutiche ai corsi o in itinere sull'apprendimento; collaborazione con il personale docente nel coordinamento delle esercitazioni con le lezioni ufficiali e nella scelta ed elaborazione dei testi per gli esami scritti; elaborazione e somministrazioni dei testi di entrata e finali e delle prove di accertamento linguistico; il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie; il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigente anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso; e' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico spettante alla categoria dei collaboratori linguistici. Per tutto quanto non previsto dall'art. 51 C.C.N.L. e dal decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236, al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale con rapporto a tempo parziale.