Art. 9. Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I vincitori devono, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, presentare i sottoelencati documenti, pena la risoluzione del contratto stesso, in una delle seguenti forme: 1) originale o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (per tutti i documenti tranne per quello di cui al punto g) che dovra' essere prodotta in originale. In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' diritto all'equiparazione ovvero certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici, ovvero non e' incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificati di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; c) certificato generale del casellario giudiziale ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al dertificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato; e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione dell'originale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciato dalle competenti autorita'; f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorita' militare competente, o copia del certificato di esito di leva debitamente vidimato, nel caso il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile; g) certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato ha l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando; nel certificato dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 837/56; h) fotocopia del documento di riconoscimento; i) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza; l) codice fiscale (fotocopia); I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni per la presentazione dell'intera documentazione, si procede all'immediata risoluzione dei rapporti gia' instaurati. La documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili puo' essere regolarizzata a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta. Quelli di cui ai commi a), b), c), d), e g) dovranno essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta. I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.