Art. 3.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  alla  vigente normativa in materia, nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Art.4.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine  previsto  dall'  art. 9  del  decreto  legge 21 aprile 1995,
n. 120,  convertito  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236,  per  la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e,  comunque,  dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.