Art. 8.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro  quindici  giorni  dall'affissione  della
graduatoria   presso   l'albo   del   dipartimento   o  dell'istituto
interessato.  In  tal  caso subentra altro candidato secondo l'ordine
della  graduatoria.  Lo  stesso accade qualora qualcuno degli ammessi
rinunci   entro   tre   mesi   dall'inizio   del  corso.  Qualora  il
rinunciatario  abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    L'affissione  all'albo del dipartimento o dell'istituto ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza  fruizione  di  borse,  fatti  salvi  i  requisiti  di  cui  al
successivo art. 10.
    La   partecipazione   e'  consentita  alla  seguente  condizione:
possesso  di  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, garantita per
iscritto  da  ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che
copra tutta la durata degli studi.